Offriamo una consulenza completa nell’ambito del diritto di famiglia:
La materia del diritto di famiglia include tutte le questioni attinenti alla separazione (consensuale o giudiziale), il divorzio (congiunto o giudiziale), la richiesta di alimenti, l’assegno di mantenimento/divorzile e l’affidamento dei minori.
Quale diritto vada applicato: il diritto italiano o il diritto tedesco?
Dal 21 giugno 2012 è in vigore il nuovo regolamento europeo n. 1259/2010 (Roma III) il quale regola la legge applicabile ai divorzi binazionali. Il regolamento dà ampio spazio al criterio della volontà delle parti, con la possibilità di scegliere la legge applicabile. In base all’articolo 5 del regolamento i coniugi possono designare “a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell’accordo; o b) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell’accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell’accordo; o d) la legge del foro”.
In mancanza di accordo tra le parti la legge applicabile è quella “a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale, o, in mancanza; b) dell’ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l’autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza; c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale; o, in mancanza; d) in cui è adita l’autorità giurisdizionale”.
Foro competente
Dal 01.03.2005 è in vigore il regolamento europeo n. 2201/2003 (Roma II a) il quale regola che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all’annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi, o, l’ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o, la residenza abituale del convenuto, o, in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o, la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o, la residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda.
Il matrimonio in Germania
Secondo l’ordinamento giuridico tedesco il matrimonio sussiste soltanto in una forma:
- il matrimonio civile, celebrato davanti all’Ufficiale di stato civile, il quale è presupposto imprescindibile per un eventuale matrimonio canonico.
La separazione e il divorzio
Presupposti per il divorzio:
- principio della disgregazione (“Zerrüttungsprinzip”): il diritto tedesco ammette il divorzio quando sia fallita la società coniugale, essendo venuta meno, per qualunque causa, la comunione matrimoniale e il cui ripristino non è preso più in considerazione dai coniugi.
- la separazione personale di un anno: il divorzio presuppone la separazione di un anno (“di mensa e di letto”). Basta la cessazione della convivenza dei coniugi, senza l’intervento di alcun provvedimento del tribunale. Dopo di che già dopo un anno diventa possibile il divorzio consensuale.
L’accertamento dell’addebito di uno dei coniugi non esiste. Soltanto in casi straordinari e gravi ciò può avere rilevanza per l’effetto giuridico.
Il mantenimento e gli alimenti
Il mantenimento di separazione è corrisposto nel periodo fra separazione e divorzio con lo scopo di dare la possibilità al coniuge di poter mantenere un tenore di vita analogo a quello che aveva durante il matrimonio.
Il mantenimento divorzile invece è corrisposto dal momento in cui il divorzio è passato in giudizio. Viene concesso a tempo determinato e secondo lo stipendio percepito. Va considerato che il coniuge è obbligato a cercare un lavoro, e nel caso in cui i figli vadano a scuola o all’asilo per almeno mezza giornata.
Presupposti per il diritto di mantenimento:
- il coniuge sia affidatario dei figli,
- il coniuge non può lavorare per malattia,
- il coniuge non può lavorare per anzianità,
- l coniuge ha un reddito inferiore all’altro coniuge.
Il regime patrimoniale nel diritto tedesco
Il regime legale dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, in mancanza di diversa convenzione stipulata, è costituto dalla cosiddetta “Zugewinngemeinschaft – comunione del plusvalore”. Si tratta di un regime legale di separazione dei beni con la sola divisione dell’incremento patrimoniale allo scioglimento del matrimonio. Nella quale ogni coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquisiti durante il matrimonio. Al momento dello scioglimento vi è una reciproca compensazione tra i guadagni e gli utili avuti dai coniugi in costanza di esso, ma colui che ha percepito un minor reddito ha diritto di ottenere dall’altro (o dai suoi aventi causa) la metà della differenza.
I coniugi possono, mediante convenzione, modificare il regime legale. Questo deve essere stabilito mediante atto notarile.
La compensazione pensionistica
Nell’ambito del divorzio viene definito il futuro regime di compensazione pensionistica dei coniugi (“Versorgungsausgleich”) – ciò significa, particolarmente a favore del coniuge che non esercita attività lavorativa, garantire la successiva concessione di prestazioni pensionistiche.
La compensazione pensionistica stabilisce la ripartizione fra i coniugi del diritto di pensione acquisito durante la vita coniugale. Lo scopo è di non svantaggiare il coniuge che ha rinunciato a un lavoro e propri soldi e risparmi per dedicarsi all’educazione dei figli e al lavoro casalingo.
Gli alimenti a favore dei figli
Il foro competente e il diritto da applicare vanno determinati esclusivamente secondo il luogo dove risiedono i figli.
Se i figli risiedono in Germania, il mantenimento viene calcolato secondo una tariffa forfettaria denominata “Düsseldorfer Tabelle”. Rilevanti ai fini dell’ammontare dell’entità degli alimenti sono la capacità di rendimento dei soggetti obbligati e i bisogni oggettivi degli aventi diritto. Il minimo ammonta per figli da 0 – 5 anni 396,00 €, per figli da 6 – 11 anni 455,00 € e per figli da 12 – 17 anni 533,00 €.
Lo scoperto obbligatorio per i soggetti obbligati che non hanno un lavoro è di 960,00 €, per quelli che hanno un lavoro di 1.160,00 €.
L’assegno familiare di 204,00 € viene attribuito al coniuge che abita col figlio e diminuisce il mantenimento per figli minorenni.
La potestà genitoriale e il diritto di frequentazione
Il foro competente e il diritto da applicare vanno determinati esclusivamente secondo il luogo dove risiedono i figli. Se i figli risiedono in Germania, è applicabile il diritto tedesco.
La potestà sui figli minori è esercitata da entrambi i coniugi, anche dopo il divorzio. Il coniuge non convivente ha il diritto di intervenire sulle decisioni che riguardano i figli. Inoltre, ha il diritto di frequentazione.